Verifiche fiscali: come comportarsi

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Allo scopo di contrastare in maniera più decisa ed efficace il fenomeno dell’evasione, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate hanno recentemente ridefinito gli strumenti di controllo fiscale a disposizione delle autorità competenti, nonché stabilito una maggiore flessibilità dell’azione fiscale ispettiva. Un’azione che si esplica innanzitutto attraverso controlli più diretti e specifici nei confronti di liberi professionisti e commercianti.

Gli strumenti di verifica di GdF e Agenzia delle Entrate

Fra gli strumenti a disposizione degli organi statali competenti, quello dell’anagrafe tributaria, la quale, insieme al ricorso al redditometro, si è rivelato il principale espediente per un controllo efficace nella lotta all’evasione. Nel corso della fase istruttoria l’attività di verifica fiscale è resa inoltre più completa dall’opportunità di ricorrere alla richiesta di informazioni dirette al soggetto sottoposto a controllo fiscale, come pure la possibilità di un intervento diretto presso l’abitazione o presso l’ufficio o il locale commerciale del contribuente. Tutte misure pensate con la finalità di facilitare l’adempimento spontaneo del tributario e rendere possibile il contraddittorio, ossia l’obbligo stabilito dalla Cassazione che a domanda del soggetto coinvolto nella verifica corrisponda una risposta adeguata, pena nullità del verbale (sentenza della Cassazione 19667/2014).

Diritti e doveri del contribuente

Di fondamentale importanza è che il contribuente sappia bene come comportarsi durante le ispezioni fiscali, evitando di commettere errori che potrebbero compromettere l’esito positivo della verifica e influenzare negativamente le decisioni prese dalla Commissione Tributaria. Auspicabile pertanto essere a conoscenza dei propri diritti e delle regole che sono alla base dell’accertamento fiscale.

Data la delicatezza della materia e la necessità imprescindibile di muoversi con cognizione di causa, in caso di verifiche del fisco è sempre consigliabile farsi assistere da un serio professionista in materia tributaria che sappia affiancare i contribuenti sia nella fase di verifica sia nei tempi successivi (ad esempio nel caso della presentazione di un ricorso su una cartella esattoriale in commissione tributaria).

Il Processo Verbale di constatazione (PVC): cos’è e cosa contiene

Innanzitutto è bene sapere che nella verifica fiscale si distinguono tre momenti: la fase d’accesso, la fase ispettiva (durante la quale sono redatti giorno per giorno i processi verbali di verifica che riportano le operazioni eseguite) e la fase finale nella quale avviene la redazione del Processo Verbale di constatazione (PVC).

Per accedere ai locali commerciali o agli uffici, gli organi competenti al controllo fiscale devono essere muniti della lettera di incarico che ne attesta l’autorizzazione a procedere. E’ indispensabile inoltre che il soggetto sottoposto a verifica sia informato in maniera chiara ed esauriente in merito ai diritti esercitabili e agli obblighi imposti, nonché dell’opportunità di farsi assistere da un tributarista in fase di ispezione. Per quanto concerne la verifica, questa ha un limite di 30 giorni, che possono essere prorogati di altri 30 previo atto nominativo. Se il locale oggetto di verifica ha natura promiscua (per esempio è al contempo ufficio e abitazione) per procedere occorre anche essere in possesso di un’autorizzazione della Procura della Repubblica.

Con natura giuridica di atto pubblico, il PVC è un atto con il quale si formalizzano le contestazioni e che, una volta redatto, pone fine alle operazioni di verifica da parte della Guardia di Finanza e che “fa piena prova fino a querela di falso” (art. 2700 del Codice Civile). Nel PVC è riportato tutto ciò che l’autorità ha rilevato dai vari controlli, comprese l’indicazione delle persone intervenute, le dichiarazioni ricevute e le circostanze di luogo e di tempo relative agli atti documentati.

Diritti e doveri del contribuente in relazione al PVC

Mentre è obbligatorio che il PVC sia letto e che ne sia sempre rilasciata una copia al contribuente, a questi è lasciata facoltà di rifiutarsi di apporre la firma al documento. Un diritto importante, giacché qualunque dichiarazione firmata potrà essere utilizzata contro di lui: è quindi consigliabile sottoscrivere il documento solo nel caso in cui siano in esso riportati fatti che potranno tornare a suo vantaggio sia in fase contenziosa, che amministrativa. Una scelta che si configura come uno strumento di garanzia attiva del contribuente, il quale ha così l’opportunità di esercitare concretamente un controllo sulla correttezza delle operazioni ispettive eseguite dalla Guardia di Finanza. Una volta sottoscritto il PVC la rappresentazione degli accadimenti riportata negli atti istruttori non è più contestabile, salvo il caso in cui nel documento siano state registrate alcune dichiarazioni rese da terze persone contattate nell’occasione (clienti o fornitori), di cui è sempre doveroso stabilire la valenza probatoria e il conseguente valore giuridico.

Se la redazione del PVC è sempre obbligatoria ai fini di una verifica regolare pena la nullità dell’accertamento (Corte di Cass. sentenze nn. 20770/2013 e 7843/2015), la mancata sottoscrizione del PVC da parte del soggetto passivo non implica la nullità dell’atto, a patto che l’autorità competente lo evidenzi con precisione nel verbale e procedi alla sua notifica nei modi stabiliti dalla legge (art. 14 della Legge n. 890/1982).

Processo Verbale di constatazione e avviso di accertamento

Se il Processo Verbale di constatazione non è in alcun modo impugnabile, lo è invece l’avviso di accertamento emesso in un secondo momento dall’Agenzia delle Entrate e non prima di 60 giorni dalla chiusura del PVC. L’impugnazione dell’atto deve avvenire entro il termine indicato al suo interno (generalmente 60 giorni). Nel tempo richiesto fra la consegna del PVC e l’avviso di accertamento, al tributario è concessa l’opportunità di avanzare eventuali eccezioni e fare le valutazioni che ritiene opportune, oppure richiedere semplicemente dei chiarimenti all’ente preposto alla verifica. Interventi che a volte possono risultare più opportuni rispetto a una posteriore impugnazione.