INPS, Bonus Asilo Nido: novità e agevolazioni per il 2020

Bonus Asilo Nido INPS, novità e agevolazioni per il 2020: verrà corrisposto l'importo maggiorato fino ad un massimo di 3.000 euro annui, sussistendone i requisiti.

asilo nido

Nell’ambito degli interventi normativi in favore delle famiglie l’INPS ha disposto, a partire dal 2017, la corresponsione di un buono di 1.000 euro su base annua, parametrato in undici mensilità, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

Successivamente con la 145/2018, è stato elevato l’importo del predetto buono a 1.500 euro annui. Su tale impianto normativo è intervenuta la legge 160/2019 che, a decorrere dall’anno 2020, ha ulteriormente incrementato l’importo del contributo portandolo ad un massimo di 3.000 euro, nell’ipotesi in cui il nucleo familiare risulti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, (ISEE minorenni), in corso di validità, fino a 25.000 euro. L’agevolazione potrà spettare in misura pari a un massimo di 2.500 euro, per i nuclei familiari con un lSEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro. Infine, spetterà l’importo minimo di 1.500 euro nell’ipotesi di ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, ovvero in assenza dell’ISEE.

La domanda per il contributo può essere presentata dal genitore del minore nato o adottato per uno dei seguenti eventi:

  • pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (d’ora in poi denominato “Contributo asilo nido”);
  • utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche (d’ora in poi denominato “Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione”).

Il beneficio può essere corrisposto, previa presentazione della domanda da parte del genitore, per contribuire alle seguenti due situazioni:

  • pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (c.d. contributo asilo nido);
  • utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione a beneficio di bambini di età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche (contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione).

L’importo massimo erogabile al genitore richiedente, a decorrere dal 2020, è determinato in base all’ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione. In assenza dell’indicatore valido o qualora il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, come anticipato, verrà conteggiata la rata spettante in misura non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili), fermo restando che, qualora dovesse essere successivamente presentato un ISEE minorenni valido, a partire da tale data, verrà corrisposto l’importo maggiorato fino ad un massimo di 3.000 euro annui, sussistendone i requisiti.

Per i dettagli è necessario far riferimento alla Circolare dell’INPS presente sul sito.